Sez. L, Sentenza n. 1668 del 12/03/1986 (Rv. 445013 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA - OBBLIGHI DELL'UFFICIO - LIMITI - CITAZIONI DI TESTI - ONERE DI PARTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA - OBBLIGHI DELL'UFFICIO - LIMITI - CITAZIONI DI TESTI - ONERE DI PARTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione dell'undicesimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - secondo cui "a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio" - si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dai commi ottavo e nono dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 cod. proc. civ. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 cod. proc. civ., secondo cui l'intimazione di comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di ingiustificata inerzia della medesima, dalla sua decadenza della prova ai sensi dell'art. 104 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice. (Conf 2586/83, mass n 427452).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 11, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)