Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 30/10/1996 (Rv. 500284 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Prestazioni rese dal professionista - Invio della parcella al cliente - Costituzione in mora - Configurabilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE
La parcella, concretandosi in una richiesta di pagamento delle prestazioni rese dal professionista, è atto idoneo a costituire in mora il cliente (art. 1219 cod. civ.) e assegnare quindi in virtù della disposizione dell'art. 1224 comma primo cod. civ. il termine di decorrenza degli interessi lesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)