Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 20/02/2003 (Rv. 560599 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Prestazioni rese dal professionista - Invio della parcella al cliente - Costituzione in mora - Configurabilità - Invio di un estratto conto - Effetti equipollenti - Onere di contestazione specifica da parte del debitore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE
In tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora. In tal caso, è onere del debitore, se intende contestare la conformità alla tariffa professionale della richiesta di pagamento, specificare le voci che ritiene non dovute perché non conformi alla tariffa, salva la verifica dell'esattezza delle contestazioni, da parte del giudicante, alla stregua della tariffa che si presume da lui conosciuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)