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Sez. 3, Sentenza n. 8076 del 28/03/2008 (Rv. 602545 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Provvedimento irrogativo della censura - Competenza - Speciale competenza del presidente del tribunale nel caso in cui l'incolpato sia membro del consiglio notarile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602545-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148, 149 e 150 della cosiddetta legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, nella parte in cui prevede che la sanzione disciplinare della censura, quando il notaio incolpato sia membro del consiglio notarile, sia irrogata non da quest'ultimo, ma dal presidente del tribunale: nell'uno come nell'altro caso, infatti, l'incolpato ha ampia possibilità di difendersi, mentre la diversità di disciplina è giustificata dall'esigenza di evitare sospetti di trattamenti non imparziali da parte del consiglio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)