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Sez. U, Sentenza n. 7415 del 29/07/1998 (Rv. 517575 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Irrogazione delle sanzioni - Competenza - Ripartizione tra il Consiglio notarile ed il tribunale civile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517575-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

La competenza alla applicazione delle sanzioni disciplinari ai notai è ripartita tra il Consiglio notarile (sanzioni minori dell'avvertimento e della censura ed il tribunale civile (sanzioni più gravi della sospensione e destituzione) per l'esigenza di assicurare natura giurisdizionale al procedimento per l'applicazione delle più gravi sanzioni, procedimento che, difatti, si caratterizza per la terzietà dell'organo giudicante (il tribunale civile), per il rispetto del principio della domanda (giudizio promosso su istanza del P.M.), per l'osservanza di quello del contraddittorio (il notaio deve essere citato e può comparire personalmente o a mezzo mandatario speciale), per la garantita esplicazione del diritto di difesa (il notaio può farsi assistere da un difensore, presentare memorie, e deve essere sentito in caso di comparizione), per la impugnabilità della decisione (dinanzi alla Corte di appello e, successivamente, in sede di legittimità). Ne consegue la assoluta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sulla premessa che, in violazione dell'art. 102 Cost., l'attribuzione al tribunale civile della competenza "de qua" si risolverebbe nella privazione della funzione giurisdizionale nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)