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Sez. 1, Sentenza n. 695 del 02/03/1976 (Rv. 379340 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379340-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - CONDIZIONI.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, la dichiarazione scritta prevista dall'art 269 n 2 cod civ, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non costituisce un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova, desumibile da uno scritto che riveli, in modo univoco ed autonomo, il convincimento del genitore dichiarante di essere tale; non si richiede, quindi, che la scrittura esprima una letterale e formale dichiarazione di paternita, essendo sufficiente che dal complessivo contenuto della medesima, non integrato con altri elementi probatori, ma legittimamente interpretato in relazione alle circostanze in cui fu posto in essere, risulti in modo chiaro il pensiero del dichiarante sulla ricorrenza della paternita. (Conf 3884/74, mass n 372424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)