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Sez. 1, Sentenza n. 3884 del 27/11/1974 (Rv. 372424 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA - UNIVOCITA - NOZIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE CONTESTUALI ALLA EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372424-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - DICHIARAZIONE SCRITTA - NATURA - UNIVOCITA - NOZIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE CONTESTUALI ALLA EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE - AMMISSIBILITA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, la dichiarazione scritta, prevista dall'art 269 n 2 cod civ, costituisce non un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova desunta da uno scritto che riveli in modo univoco il convincimento del genitore dichiarante di essere tale. Il requisito della univocita non impone che la paternita debba risultare in modo letterale e formale dalla scrittura, purche questa riveli chiaramente il pensiero del dichiarante. Tale dichiarazione, pertanto, pur dovendo essere univoca ed autosufficiente, non integrata cioe da altri elementi probatori, puo, tuttavia, essere interpretata da parte del giudice, il quale, al fine di accertare e chiarire il contenuto del documento, puo legittimamente tener conto di tutte le circostanze in cui la dichiarazione fu emessa. (Conf 2063'71, mass n 352735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)