Sez. 5, Sentenza n. 7370 del 04/02/2026 Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289507-01
NULLITA' - ATTI ABNORMI | Procedimento a a citazione diretta - Udienza dibattimentale - Dichiarazione di nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso all'esito dell'udienza predibattimentale - Assunzione da parte del giudice dibattimentale della funzione di giudice predibattimentale e conseguente pronunzia di sentenza di non luogo a procedere - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
NULLITA' - ATTI ABNORMI
Non è abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che, dopo aver dichiarato la nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio pronunziato all'esito dell'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, investa sé medesimo della funzione di giudice predibattimentale e pronunzi sentenza di non luogo a procedere. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la definizione del procedimento da parte del giudice del dibattimento dopo la dichiarazione di nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio con una delle modalità previste dall'art. 554-ter cod. proc. pen. non determina alcuna indebita regressione o stasi del procedimento, né lo stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, in quanto il giudice competente per l'udienza predibattimentale è lo stesso tribunale chiamato a decidere sulla regiudicanda all'esito del dibattimento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)