Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270775 - 01
GIUDICE - CAPACITÀ | Assegnazione del processo - Tabelle di organizzazione dell'ufficio - Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - CAPACITÀ
L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una sezione della corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito "ad hoc" per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)