diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4964 del 11/03/2004 (Rv. 570977 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Natura strumentale e funzione cautelativa - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Motivi - Censure al provvedimento d'urgenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570977-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

I provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza; conseguentemente, con i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, non possono essere addotte censure nei confronti del provvedimento d'urgenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)