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Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 08/09/2005 (Rv. 584164 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimento d'urgenza "ante causam" ex art. 700 cod. proc. civ. - Declaratoria d'inefficacia "ex" art. 669 - "novies" cod. proc. civ. - Competenza dell'ufficio di emissione del provvedimento - Designazione alla trattazione del medesimo magistrato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584164-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

La declaratoria di sopravvenuta inefficacia ex art. 669 "novies" cod. proc. civ. va adottata, all'esito di un giudizio di cognizione svoltosi nelle ordinarie forme contenziose, dall'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, nell'ordinaria composizione monocratica, non essendo al riguardo necessaria la designazione di un magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare, non trattandosi di reclamo o di impugnazione, bensì di giudizio volto ad accertare la persistente attualità ed efficacia del provvedimento adottato, ai fini dell'eventuale pronunzia di ulteriori provvedimenti necessari al ripristino della situazione "quo ante", all'esito di valutazione di mere vicende processuali sopravvenute e non già di una "revisio prioris instantiae".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)