Sez. 1, Ordinanza n. 453 del 01/03/1974 Cc. (dep. 14/11/1974) Rv. 128507 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - PRETURA DIVISA IN SEZIONI - SUPPLENZA TEMPORANEA DI UNO DEI PRETORI - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA ASSOLUTA EX ART 185 N 1 COD PROC PEN - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PRETORE - PRETURA DIVISA IN SEZIONI - SUPPLENZA TEMPORANEA DI UNO DEI PRETORI - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA ASSOLUTA EX ART 185 N 1 COD PROC PEN - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Attesa la presunzione di legittimita che assiste gli Atti processuali, la quale puo essere superata solo da prova contraria, la circostanza che, in caso di supplenza temporanea assunta in un procedimento da uno dei pretori di una pretura divisa in Sezioni, manchi un provvedimento scritto non e di per se sufficiente ad invalidare il rapporto processuale quale e tutelato dall'art 185 n 1 cod proc pen, allorche non vi sia la prova che la sostituzione del giudice impedito sia avvenuta al di fuori o addirittura contro la volonta dell'organo cui compete il correlativo potere (pretore dirigente). In tale ipotesi, pertanto, puo correttamente presumersi che siffatta volonta, sia pure implicitamente, sia intervenuta, per cui la Mancanza del decreto scritto si risolve in una mera omissione formale che non incide ne sulla capacita del giudice ne sulla regolarita del rapporto processuale cosi instauratosi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)