Ordinamento giudiziario
Testo vigente
Capo II. Delle assemblee generali.
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
1. La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.
2. Il procuratore generale del Re Imperatore puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
1. Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
1. L'assemblea generale e' costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
2. Per la legittimita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
3. L'assemblea generale puo' adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa e' legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
1. Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.
2. Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
3. Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
Capo III. Delle supplenze e delle applicazioni.
Sezione I. Delle supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
1. Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
2. Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.
3. Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
4. E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.
5. I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
1. I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.75
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
1. In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.
2. Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico e' conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.
Art. 100
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 101
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273
Art. 102
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273
Art. 103
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
1. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici.140
Art. 105
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 106
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 107
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
1. Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
3. Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.140
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
1. In caso di mancanza o di impedimento:
1) del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
2) del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
3) di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.135140
Sezione II. Delle applicazioni
Art. 110 Applicazione dei magistrati
1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.109110a
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.156
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.166173
Art. 110-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
Art. 110-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
Art. 111
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58