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Sez. 2, Sentenza n. 32645 del 18/06/2013 Ud. (dep. 26/07/2013) Rv. 256789 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Determinazione della concreta riduzione di pena - Parametri rilevanti.
Stato
decisa il 2013-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256789-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)