Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 05/11/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212531 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Attenuanti generiche - Attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 - Necessaria concorrenza di entrambe - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l' attenuante di cui all'art 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che assumeva contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di merito, il quale aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 8 e negato la applicazione delle "generiche").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)