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Sez. 3, Sentenza n. 10244 del 26/05/1994 Ud. (dep. 28/09/1994) Rv. 200366 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - Art. 40, primo comma D.Lgs. n. 277 del 1991 - Valutazione del rumore - Effettuazione anche da parte di ditta, già in attività che stia effettuando mutamenti della lavorazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200366-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro

In tema di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, ai sensi del primo comma dell'art. 40, D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 la valutazione del rumore deve essere effettuata anche da parte del titolare di ditta nella quale, in attività al momento dell'entrata in vigore della normativa, si stiano effettuando mutamenti sostanziali della lavorazione. (Nella specie la S.C. ha osservato che "correttamente il Pretore ha ritenuto che la valutazione della nuova situazione ambientale avrebbe dovuto essere ripetuta nel termine di 180 giorni dalla fine dei lavori di ristrutturazione, ma che, comunque, una prima valutazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine iniziale previsto dal decreto e successiva proroga e cioè entro il 7 giugno 1992, visto che gli stabilimenti di cui si discute al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo erano già in attività"; che il quinto comma dell'art. 40 citato D.Lgs. presuppone l'adempimento di quanto previsto dalle norme precedenti con riferimento alle imprese già in attività e prevede ulteriori controlli per il caso di mutamenti nelle lavorazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)