Sez. 5, Sentenza n. 4898 del 08/04/1997 Ud. (dep. 23/05/1997) Rv. 207896 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Guardia venatoria - Attività svolta a tutela della fauna selvatica, bene indisponibile dello Stato attraverso poteri di verifica e certificazione - Qualità di pubblico ufficiale - Sussistenza -.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
E guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. È illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)