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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2749 del 23/02/2012 (Rv. 621981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto impositivo - Notifica eseguita direttamente all'interdetto e non al tutore - Conseguenze - Nullità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notifica dell'atto impositivo al contribuente interdetto, piuttosto che al suo tutore, è nulla, nessun rilievo dovendosi riconoscere alla circostanza che nella dichiarazione dei redditi del medesimo anno non fosse stata segnalata l'esistenza della tutela medesima, avendo l'Amministrazione l'onere di verificare lo "status" personale del contribuente, documentato dai pubblici registri delle tutele ed anagrafici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 421, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)