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Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 14/06/2007 (Rv. 598022 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Citazione nulla - Costituzione in mora - Efficacia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598022-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

L'atto di citazione nullo (nella specie perchè notificato all'interdetto legale anziché al tutore) può valere come costituzione in mora e atto interruttivo della prescrizione essendo idoneo a portare nella sfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)