Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 05/08/1964 (Rv. 303351 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITO PRESSO TERZI - ASSEGNAZIONE - CESSIO PRO SOLVENDO - CONFIGURABILITA - TRASFERIMENTO DEL CREDITO - MOMENTO DETERMINANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - IN GENERE - CREDITO PRESSO TERZI - ASSEGNAZIONE - CESSIO PRO SOLVENDO - CONFIGURABILITA - TRASFERIMENTO DEL CREDITO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Il provvedimento di assegnazione, salvo esazione, di un credito presso terzi, emesso dal giudice dell'esecuzione, comporta una 'cessio pro solvendò in favore del creditore, cosicche l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di proprieta del credito coattivamente ceduto, il quale, di conseguenza, e trasferito dal debitore al creditore assegnatario nel momento dall'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione. (V. 2065/43; 1808/43).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)