Sez. 3, Sentenza n. 4494 del 28/03/2001 (Rv. 545250 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Provvedimento di assegnazione - Cessio pro solvendo - Configurabilità - Effetti - Trasferimento simultaneo del credito - Operazioni successive di materiale acquisizione delle somme - Estraneità rispetto al provvedimento di assegnazione - Conseguenze - Rilevanza ai fini della sospensione dell'ordinanza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 cod. proc. civ., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una "cessio pro solvendo" in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)