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Sez. 1, Sentenza n. 3333 del 13/06/1979 (Rv. 399732 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIOLATE - OMESSA SPECIFICAZIONE DEI VIZI E DELLE RELATIVE CENSURE - INAMMISSIBILITA - RIFORMULAZIONE DEI MOTIVI NELLA NOTA ILLUSTRATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399732-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIOLATE - OMESSA SPECIFICAZIONE DEI VIZI E DELLE RELATIVE CENSURE - INAMMISSIBILITA - RIFORMULAZIONE DEI MOTIVI NELLA NOTA ILLUSTRATIVA - ESCLUSIONE.*

E inammissibile per genericita dei motivi il ricorso alla commissione centrale delle imposte con cui il ricorrente si limiti a una mera enunciazione degli articoli di legge che assume violati, senza indicare i vizi di attivita o di giudizio della decisione impugnata e gli elementi giuridici e logici in rapporto ai quali intende muovere censura, sicche non sia possibile identificare, con la concreta questione controversa, il principio di diritto di cui si chiede l'affermazione per ricavarne la volonta di legge applicabile alla fattispecie. Ne a tale originaria inammissibilita del ricorso per difetto di specificita dei motivi, puo sopperirsi con una nuova riformulazione di essi nella nota illustrativa. (Conf 469/73, mass n 362474; (V 2811/77, mass n 386432).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)