Sez. 1, Sentenza n. 469 del 15/02/1973 (Rv. 362474 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE - OMESSA SPECIFICAZIONE DEI VIZI E DELLE RELATIVE CENSURE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE - OMESSA SPECIFICAZIONE DEI VIZI E DELLE RELATIVE CENSURE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
E inammissibile, per genericita dei motivi, il ricorso alla commissione centrale per le imposte con cui il ricorrente si limiti ad una mera enunciazione degli articoli di legge che assume violati, senza indicare i vizi di attivita o di giudizio della decisione impugnata e gli elementi giuridici e logici in rapporto ai quali intende muovere censura, sicche non sia possibile identificare, con la concreta questione controversia, il principio di diritto di cui si chiede l'affermazione per ricavarne la volonta di legge applicabile alla fattispecie. (V 1215/71, mass n 351376; 1629/69, mass n 340571; (V 644/67, mass n 326645).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)