Sez. L, Sentenza n. 7008 del 21/06/1995 (Rv. 492974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prosecuzione del rapporto da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, previo esercizio della relativa opzione - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Applicabilità ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore di detto decreto pur avendo maturato tali requisiti - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
In materia di prestazione lavorativa proseguita da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, così come sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54, la disposizione del sesto comma di detto articolo, relativo alla cessazione del rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso, al raggiungimento del previsto requisito di anzianità contributiva, in caso di esercizio della opzione per la prosecuzione del rapporto, non si applica ai rapporti di lavoro - considerati dalla prima parte del terzo comma - degli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto legge ancora prestavano attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Per questi lavoratori, infatti, la nuova normativa trova applicazione senza necessità di un'opzione in tal senso, con la conseguenza anche che, diversamente che negli altri casi, non è identificabile preventivamente un limite temporale del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)