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Sez. L, Sentenza n. 5893 del 18/06/1994 (Rv. 487117 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la continuazione del rapporto oltre l'età pensionabile - Scadenza del regime opzionale - Obblighi di preavviso - Insussistenza - Limiti - Domanda di pensione da parte del lavoratore prima della scadenza predetta - Esonero dal preavviso di licenziamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487117-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere

In tema di opzione per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54 del 1982, la disposizione di cui al sesto comma di tale norma - secondo la quale la cessazione del rapporto stesso alla scadenza del regime opzionale avviene senza obblighi di preavviso - opera nei soli casi di recesso correlato al raggiungimento del limite ultimo della continuazione suddetta e presuppone, pertanto che il lavoratore abbia conseguito il requisito contributivo massimo, secondo l'ordinamento pensionistico di appartenenza, ovvero abbia, comunque, compiuto il sessantacinquesimo anno. Ne consegue che non v'è esonero dal preavviso di licenziamento nel caso in cui il lavoratore, pur avendo esercitato l'opzione, domandi, poi, la pensione - così da ripristinare la facoltà di recesso "ad nutum" del datore di lavoro - prima della suddetta scadenza e si limiti, quindi, a fruire di un incremento di contribuzione che resta inferiore a quello che sarebbe stato ottenibile ove il regime di prosecuzione opzionale del rapporto fosse stato utilizzato nella sua massima estensione.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)