diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1977, causa 50/76

Decisione
decisa il 1977-02-02
ECLI
ECLI:EU:C:1977:13

Epigrafe

Nel procedimento 50/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra AMSTERDAM BULB B.V. e PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN, domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) nn. 1767/68 (GU 1968, n. L 271, pag. 7) e 369/75 (GU 1975, n. L 41, pag. 1), relativi al regime dei prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore nei paesi terzi, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A.M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in conformità all'art. 20 delo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La ditta Amsterdam Bulb B.V. esporta bulbi da fiore olandesi destinati esclusivamente alla sua società madre che ha sede negli Stati Uniti d'America. A suo avviso, in conseguenza del livello troppo elevato dei prezzi minimi fissati dal regolamento olandese in materia — il «Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst» del 1975 —, l'importazione di tale merce non risulta conveniente per la suddetta società. A norma dell'art. 9 del regolamento citato, il presidente del «Produktschap voor Siergewassen» può esonerare gli interessati dall'osservanza dei prezzi minimi. Con lettera 5 agosto 1975, indirizzata al suddetto presidente, la ditta Amsterdam Bulb B.V. chiedeva di essere esentata dall'obbligo di rispettare i prezzi minimi all'esportazione per le forniture negli Stati Uniti. La sua domanda veniva tuttavia respinta con decisione 12 agosto 1975; contro tale provvedimento, essa adiva il College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Questo tribunale ritiene che la controversia sollevi questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. La normativa comunitaria in materia

paragrafo 1
Nel regolamento (CEE) n. 234/68, relativo all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU 1968, n. L 55, pag. 1), il Consiglio, considerato che «le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità» e che «il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi», ha disposto, in particolare (art. 7, n. 1) che:
paragrafo 2
«Ogni anno … possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi … per ciascuno dei prodotti della voce 06.01 A della tariffa doganale comune, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione.»
paragrafo 3
Tale organizzazione comune dei mercati è fondata su un sistema di norme qualitative e di prezzi minimi che gli Stati membri sono tenuti a far rispettare. Per quanto concerne i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore, detto sistema è stato determinato dal regolamento del Consiglio n. 315/68 (GU n. L 71 del 21 marzo 1968, pag. 1), il quale, fra l'altro, stabilisce calibri minimi che valgono sia per gli scambi intracomunitari, sia per il commercio con i paesi terzi.
paragrafo 4
Tuttavia, gli Stati membri possono essere autorizzati a derogare a taluni criteri stabiliti dalle norme in materia di qualità, onde consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di determinati paesi terzi (art. 2, n. 2). Il regolamento della Commissione n. 537/70 (GU n. L 67, pag. 10) ha autorizzato gli Stati membri ad emanare provvedimenti derogatori in materia di calibri relativamente a talune specie di bulbi, tuberi e rizomi da fiore.
paragrafo 5
Per l'attuazione del regolamento base, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1767/68, concernente il sistema dei prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore (GU n. L 271, pag. 7).
paragrafo 6
Tale regolamento dispone, in particolare, che, «qualora non sia stato fissato un prezzo minimo per un determinato calibro di un dato prodotto, il prezzo minimo all'esportazione più basso fissato per detto prodotto è appblicabile al calibro di cui trattasi» (art. 2, n. 2).
paragrafo 7
Per la stagione 1975/1976, i prezzi minimi all'esportazione, fra l'altro, di bulbi di tulipani sono stati fissati dal regolamento della Commissione n. 369/75 (GU 1975, n. L 41, pag. 1).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 3. La normativa olandese

paragrafo 1
Il «Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst» del 1975 riproduce espressi in fiorini, i prezzi minimi all'esportazione per ciascun calibro, fissati dal regolamento della Commissione n. 369/75.
paragrafo 2
Esso contiene però altre disposizioni che non figurano nella normativa comunitaria, e cioè:
paragrafo 3
stabilisce un prezzo minimo all'esportazione per i bulbi da fiore di calibro inferiore a quelli per i quali il regolamento n. 369/75 fissa prezzi minimi all'esportazione (art. 2, n. 2); stabilisce un prezzo minimo all'esportazione per i bulbi da fiore diversi da quelli per i quali il regolamento n. 369/75 fissa prezzi minimi all'esportazione (art. 2, n. 5); autorizza il presidente del Produktschap voor Siergewassen a concedere o ad imporre, in determinati casi, deroghe alla normativa olandese; commina sanzioni penali per le infrazioni allo stesso regolamento (art. 7).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 4. La questione pregiudiziale

paragrafo 1
Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 15 giugno 1976, ha sottoposto alla Corte di Giustizia, in forza dell'art. 177, la seguente questione:
paragrafo 2
«Se i regolamenti (CEE) nn. 234/68, 1767/68 e 369/75, ovvero altre disposizioni o principi di diritto europeo, ostino a che il Produktschap voor Siergewassen, in quanto organo olandese munito di potestà normativa, emani una disciplina come quella del “Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst” del 1975 la quale, da un lato, sotto l'aspetto sostanziale, corrisponde a quella contenuta nei regolamenti (CEE) nn. 1767/68 e 369/75 e, d'altro lato, contiene disposizioni che non si trovano nei tre sopra menzionati regolamenti europei e che in questi non hanno il loro fondamento, quali gli artt. 9, 2, 2o e 5o comma, e 7».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 5. Il procedimento

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 17 giugno 1976.
paragrafo 2
La ditta Amsterdam Bulb B.V., il Produktschap voor Siergewassen e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia delle CC.EE.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni dell'attrice nella causa principale

paragrafo 1
Secondo l'attrice nella causa principale, il fatto che il sistema dei prezzi minimi all'esportazione è disciplinato da vari regolamenti della Commissione osta, in via di principio, all'ulteriore, contemporanea esistenza di norme olandesi in materia: cause 17/67, Neumann/Hauptzollamt Hof/Saale (Racc. 1967 pag. 521) e 6/64, Costa/Enel (Racc. 1964, pag. 1126).
paragrafo 2
Poiché i prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore costituiscono oggetto di regolamenti comunitari, l'esistenza di un regolamento emanato unilateralmente dal Produktschap, tenuto conto anche dello spirito del Trattato, non è giustificata. La normativa olandese di cui trattasi è contraria al diritto europeo giacheé, a norma di questo, l'ente suddetto non aveva il potere di emanarla: cause 74/69, Hauptzollamt Bremen/Krohn (Racc. 1970, pag. 451) e 40/69, Hauptzollamt Hamburg/Bollmann (ibidem, pag. 69).
paragrafo 3
I divieti e le disposizioni penali figuranti nel regolamento olandese vanno considerati come integrazione della normativa comunitaria e mirano manifestamente a garantirne l'osservanza; già sotto questo profilo, il Produktschap si pone in conflitto con la sentenza Krohn.
paragrafo 4
Inoltre, il Produktschap non ha mai fatto mistero della sua reale intenzione di integrare la normativa europea ed ha perfino dichiarato di aver voluto, mediante l'art. 2, n. 5, del regolamento litigioso, sottoporre gli scambi con i paesi terzi a limitazioni più rigorose di quelle direttamente derivanti dai regolamenti comunitari.
paragrafo 5
L'art. 9 del regolamento olandese attribuisce in pratica ad un'autorità nazionale — il presidente del Produktschap — la facoltà di decidere, in forza di una legge interna, se, entro quali 'limiti ed in quali casi il diritto comunitario debba essere applicato; orbene, i regolamenti comunitari non contemplano una siffatta facoltà.
paragrafo 6
Il fatto che il suddetto presidente non se ne sia mai avvalso — cosa che l'attrice nella causa principale non può controllare — non toglie che la norma sopra citata sia incompatibile con il diritto europeo: ciò che conta, infatui, è che egli può esercitare tale potere.
paragrafo 7
Il regolamento del Produktschap, che va pertanto dichiarato privo di efficacia vincolante per il semplice fatto di avere ad oggetto una materia minuziosamente disciplinata da norme comunitarie, è a maggior ragione contrario al diritto comunitario in quanto è diretto ad integrare e modificare le norme suddette.
paragrafo 8
Quando una determinata materia è disciplinata dal diritto comunitario, gli Stati membri hanno unicamente il potere di emanare provvedimenti di attuazione e, per di più, a condizione che tali provvedimenti risultino assolutamente indispensabili.
paragrafo 9
Il sistema dei prezzi minimi all'esportazione dei bulbi da fiore, attualmente in vigore nella Comunità, provoca gravi disparità sotto il profilo giuridico. Perché una norma di carattere generale che concerne i vari destinatari in modo diverso sia compatibile con il diritto comunitario, è necessario, quanto meno, che essa venga applicata uniformemente: cause 63/69, Compagnie Française Commerciale/Commissione (Racc. 1970, pag. 206) e 65/69, Compagnie d'approvisionnement/Commissione (ibidem, pag. 229).
paragrafo 10
Orbene, a quanto pare, i regolamenti concernenti i prezzi minimi all'esportazione trovano applicazione, in pratica, solo nei Paesi Bassi; in altri Stati membri, nei quali, pure, hanno efficacia diretta allo stesso modo che in Olanda, essi sono applicati in misura minima, o addirittura completamente ignorati.
paragrafo 11
Per dimostrare la necessità che il regolamento litigioso resti in vigore, il Produktschap invoca l'art. 5 del trattato. Secondo l'attrice nella causa principale, il richiamo a tale norma non è pertinente giacché, altrimenti, ciascun Stato membro potrebbe trovarvi un comodo pretesto per aggirare il divieto, sancito da un principio di diritto comunitario, di emanare provvedimenti intesi a modificare la portata dei regolamenti comunitari o ad integrarne le disposizioni.
paragrafo 12
Il Produktschap, se intende realizzare, per quanto concerne i prezzi minimi all'esportazione, gli obbiettivi stabiliti dal trattato, dovrebbe sollecitare l'intervento degli organi comunitari competenti cioè, in questo caso, della Commissione. Esso, emanando la normativa di cui trattasi, non ha affatto contribuito all'applicazione uniforme del diritto comunitario. Al contrario, l'emanazione di tale normativa e l'adozione di misure coercitive intese a garantirne l'osservanza hanno in effetti concorso a porre gli esportatori olandesi in una situazione di svantaggio, sotto il profilo concorrenziale, rispetto agli esportatori di altri Stati membri, arrecando loro, in tal modo, pregiudizio.
paragrafo 13
Gli altri Stati membri si sono, per la maggior parte, limitati a pubblicare i regolamenti comunitari ed hanno omesso di designare gli enti incaricati di controllare l'applicazione del regime dei prezzi minimi e di notificare il nome e l'indirizzo di tali enti agli altri Stati membri ed alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1767/68, come prescritto dall'art. 3 dello stesso regolamento.
paragrafo 14
È del tutto errato sostenere che il regolamento europeo non tiene conto di rapporti del genere di quelli esistenti fra l'attrice e la sua società madre americana e non contempla alcuna possibilità di esonero in casi particolari.
paragrafo 15
Va inoltre sottolineato che la ditta Amsterdam Bulb, praticando i prezzi minimi all'esportazione stabiliti dalla normativa vigente, rischia di violare le leggi statunitensi anti-trust. Orbene, è dubbio che il Produktschap abbia il diritto di comminare sanzioni penali per le infrazioni a un regolamento che pone gli esportatori olandesi in conflitto con il diritto di paesi terzi.
paragrafo 16
In conclusione, la ditta Amsterdam Bulb sostiene che la questione in esame va risolta in senso affermativo.
paragrafo 17
Il Produktschap voor Siergewassen, convenuto nella causa principale, assume che l'art. 2, n. 2, del regolamento olandese è sostanzialmente identico all'art. 2, n. 2, del regolamento CEE n. 1767/68, nonostante sia formulato in maniera diversa. La norma olandese è redatta in termini più chiari al fine di sopprimere ogni possibilità di equivoco.
paragrafo 18
L'art. 2, n. 5, che concerne i bulbi di varietà non contemplate dal regolamento CEE, mira unicamente ad evitare manovre intese ad eludere la normativa comunitaria.
paragrafo 19
La disposizione suddetta, pur sottoponendo gli scambi con i Paesi terzi a limitazioni più gravi — peraltro in misura minima — di quelle direttamente risultanti dai regolamenti CEE, non stride con il diritto comunitario giacché è diretto a rafforzare l'efficacia pratica di tali regolamenti. Il Produktschap infatti, emanando l'art. 2, n. 5, ha adempiuto l'obbligo stabilito dall'art. 5 del trattato e comunque ha agito in conformità allo spirito di tale norma.
paragrafo 20
Diversamente dal regolamento CEE, il regolamento del Produktschap commina, nell'art. 7, una sanzione penale. Ciò, tuttavia, risponde a una prassi consolidata nei Paesi Bassi e rappresenta peraltro il mezzo più efficace per garantire il rispetto della normativa comunitaria. Anche la disposizione suddetta, pertanto, costituisce attuazione dell'art. 5 del trattato.
paragrafo 21
L'art. 9, che concerne l'esonero dall'obbligo di rispettare i prezzi minimi all'esportazione, non è mai stato applicato. Il Produktschap è invero del parere che il proprio presidente debba avere la facoltà di intervenire in casi eccezionali e in particolare qualora un esportatore abbia un interesse talmente rilevante ad ottenere l'esonero che il rifiutarglielo sarebbe iniquo, oppure quando il rifiuto di concedere l'esonero possa pregiudicare o addirittura rendere impossibile il raggiungimento dell'obbiettivo perseguito dal regolamento di cui trattasi. Tuttavia il Produktschap, emanando la norma suddetta, era perfettamente consapevole del fatto che essa non avrebbe potuto essere applicata fintantoché la normativa comunitaria non fosse stata modificata. Per tale motivo non è stato finora concesso alcun esonero. Comunque, nulla osta a che il presidente del Produktschap si avvalga, in futuro, della facoltà attribuitagli dall'art. 9 purché le autorità comunitarie abroghino la normativa attualmente in vigore oppure la integrino con una norma analoga a tale articolo.
paragrafo 22
Il Produktschap suggerisce pertanto di dare soluzione negativa alla questione del giudice a quo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Secondo la Commissione, la questione deferita alla Corte dal College van Beroep può essere scomposta nei tre quesiti seguenti:
paragrafo 2
quale sia la disciplina dei regolamenti comunitari relativi ai prezzi minimi all'esportazione per quanto concerne: a) i bulbi da fiore di calibro inferiore a quelli contemplati dal regolamento n. 369/75, b) i bulbi da fiore diversi da quelli contemplati dallo stesso regolamento. Qualora i suddetti regolamenti non dispongano espressamente in proposito, se altri principi o altre norme di diritto comunitario ostino a che vengano fissati prezzi minimi all'esportazione nei casi non disciplinati espressamente dalla normativa comunitaria. se vi siano principi o norme di diritto comunitario contrari all'applicazione di una norma interna che contempli vuoi la facoltà di concedere l'esonero dall'obbligo di rispettare i prezzi minimi all'esportazione, vuoi la possibilità di imporre deroghe a quanto disposto dalla normativa vigente nella fattispecie. se vi siano principi o norme di diritto comunitario contrari all'applicazione di una norma penale interna che stabilisca sanzioni per l'inosservanza dei prezzi minimi all'esportazione fissati da atti comunitari o in forza di questi.
paragrafo 3
Sulla portata della normativa comunitaria
paragrafo 4
Per quanto concerne i bulbi di calibro inferiore a quelli per i quali il regolamento della Commisssione n. 369/75 ha fissato prezzi minimi all'esportazione
paragrafo 5
Secondo la Commissione, anche i bulbi di calibro diverso da quelli per i quali il regolamento n. 369/75 ha fissato espressamente un prezzo minimo all'esportazione sono soggetti all'applicazione di un prezzo minimo: questo è pari al prezzo minimo all'esportazione più basso stabilito dal suddetto regolamento per il prodotto di cui trattasi. Ciò, tuttavia, non vale per quanto concerne i bulbi aventi un calibro inferiore a quelli minimi stabiliti dalle norme in materia di qualità, giacché tali prodotti non possono essere esportati.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni della Commissione › 1. Per quanto concerne l'esportazione di bulbi da fiore diversi da quelli per i quali il suddetto regolamento ha fissato prezzi minimi

paragrafo 1
La Commissione si chiede innanzitutto se la questione sia pertinente, giacché il regolamento n. 369/75 fissa un prezzo minimo all'esportazione per i bulbi di tutte le varietà di tulipani e la controversia, per quanto le risulta, concerne esclusivamente bulbi di tulipani.
paragrafo 2
Un prodotto o una varietà non contemplati espressamente da un regolamento in materia di prezzi minimi non sono assimilati, ai fini della determinazione del prezzo minimo all'esportazione, a un prodotto o a una varietà analoghi.
paragrafo 3
Nessuna norma in materia di organizzazione comune dei mercati autorizza, esplicitamente o implicitamente, gli Stati membri a imporre prezzi minimi all'esportazione, derogando ai relativi regolamenti comunitari o integrandoli.
paragrafo 4
Il diritto comunitario osta a che gli Stati membri stabiliscano unilateralmente, scostandosi dalla normativa comunitaria in materia o integrandola, prezzi minimi all'esportazione. Infatti, la mancata fissazione di un prezzo minimo all'esportazione per un determinato prodotto o una determinata varietà è dovuta a una precisa intenzione delle autorità comunitarie, le quali hanno deciso, in forza dei poteri loro conferiti, che, in quel caso, un siffatto provvedimento non era necessario per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati ed hanno pertanto optato per una politica fondata sulla libertà degli scambi commerciali. Di conseguenza uno Stato membro che stabilisca unilateralmente prezzi minimi per tali prodotti o varietà non solo interviene in una materia relativamente alla quale gli Stati membri hanno conferito alla Comunità poteri normativi, ma inoltre altera la portata di un atto comunitario, contravvenendo in tal modo al diritto comunitario: cause 40/69, Hauptzollamt Hamburg/Bollmann (Racc. 1970, pag. 69), 39/72, Commissione/Repubblica italiana (Racc. 1973, pag. 101) e 131/73 Grosoli (ibidem, pag. 1555).

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni della Commissione › 2. Le esenzioni e le deroghe contemplate dalla normativa interna

paragrafo 1
Per quanto concerne le deroghe, non vi è motivo di considerarle in modo diverso dai prezzi minimi all'esportazione fissati da uno Stato membro in deroga al regolamento n. 369/75 o ad integrazione di questo: esse, cioè, sono incompatibili con il diritto comunitario.
paragrafo 2
Quanto alle esenzioni, qualora la disposizione interna litigiosa venisse concretamente applicata, non solo si modificherebbe la portata del regolamento comunitario, ma tale regolamento verrebbe per intero e unilateralmente privato di qualsiasi efficacia. È escluso che gli Stati membri, in mancanza di espresse disposizioni del diritto comunitario, possano adottare provvedimenti interni atti a pregiudicare l'applicazione del regolamento: causa 18/72, Granaria/Produktschap voor Veevoeder (Racc. 1972, pag. 1163).
paragrafo 3
La Commissione è del parere che nella fattispecie ci si debba attenere al principio sancito dalla Corte nella sentenza Granaria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni della Commissione › 3. Le sanzioni penali

paragrafo 1
È evidente che, dal punto di vista del diritto comunitario, la sorte della disposizione penale interna dipende da quella delle disposizioni il cui rispetto essa è intesa a garantire. In altre parole, la disposizione penale è compatibile con il diritto comunitario qualora la norma primaria cui è collegata sia essa stessa compatibile con tale diritto.
paragrafo 2
Per quanto concerne le norme primarie compatibili con il diritto comunitario, è certo che gli Stati membri hanno non solo la possibilità, ma anche — in forza dell'art. 5 del trattato CEE — l'obbligo di emanare tutti i provvedimenti, di carattere generale o particolare, idonei a garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte › Osservazioni della Commissione › 4. La soluzione suggerita dalla Commissione

paragrafo 1
Secondo la Commissione, la questione va risolta come segue:
paragrafo 2
In mancanza di espresse disposizioni del diritto comunitario, è escluso che gli Stati membri possano emanare provvedimenti interni atti a pregiudicare l'applicazione del regolamento n. 234/68 e degli atti emanati per la sua attuazione. Ciò vale per quanto concerne sia la fissazione di prezzi minimi all'esportazione, per i prodotti contemplati dal regolamento n. 234/68, a complemento di prezzi minimi all'esportazione stabiliti dalle autorità comunitarie o in deroga a questi, sia ogni altro provvedimento derogativo, e in particolare la concessione dell'esonero dall'osservanza dei prezzi minimi comunitari all'esportazione. Nessun principio o norma di diritto comunitario osta all'emanazione di una disposizione nazionale che stabilisca sanzioni penali per le infrazioni al regolamento n. 234/68 o alle norme emanate in forza di questo.
paragrafo 3
Nel corso dell'udienza del 23 novembre 1976, l'avv. Koning, patrono dell'attrice nella causa principale ha sostenuto che il regolamento CEE n. 1767/68 si fonda sul presupposto che l'esportatore e l'acquirente siano indipendenti l'uno dall'altro; nella fattispescie, invece, l'attrice è interamente controllata dalla società americana importatrice. I bulbi vengono spediti alla rinfusa e tutte le altre operazioni sono effettuate negli Stati Uniti dalla società madre, la quale ne sopporta le relative spese. Orbene, l'attrice è obbligata, per rispettare la normativa comunitaria, a praticare prezzi pari ad oltre il doppio di quelli che sarebbero giustificati sotto il profilo commerciale.
paragrafo 4
Secondo l'avv. Koning, la normativa comunitaria va interpretata nel senso che essa consente ad un'impresa che si trovi nella situazione dell'attrice di essere esonerata dall'osservanza dei prezzi minimi.
paragrafo 5
L'avv. Heidinga, patrono del Produktschap, ha dichiarato che tale ente, pur essendo favorevole all'applicazione della norma che conferisce al proprio presidente la facoltà di concedere l'esonero dall'obbligo di osservare i prezzi minimi qualora tale obbligo conduca a risultati particolarmente iniqui, ritiene che la normativa comunitaria non lo consenta. Fino a che tale normativa non avrà contemplato la possibilità di deroghe, il presidente del Produktschap non applicherà la suddetta disposizione. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i regolamenti comunitari vanno applicati rigorosamente.
paragrafo 6
Tuttavia, se la Corte ammettesse la possibilità di concedere un esonero, per motivi di equità, in casi assolutamente eccezionali, l'evoluzione del diritto comunitario ne sarebbe positivamente influenzata.
paragrafo 7
Il sig. Bourgeois, agente della Commissione, ha sostenuto che, in definitiva, gli argomenti dell'attrice nella causa principale mettono in dubbio, in ragione dell'assenza di norme che contemplino la possibilità di esonero, non già il regolamento olandese, bensì la normativa comunitaria. Secondo la Commissione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza della Corte per quanto concerne la possibilità di stabilire deroghe al diritto comunitario.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 15 dicembre.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 4
4/7 Come la Corte ha già affermato in altre occasioni, e in particolare nella sentenza 10 ottobre 1973 (causa 34/73, Variola; Racc. 1973, pag. 981), l'efficacia diretta dei regolamenti comunitari implica che la loro entrata in vigore e la loro applicazione nei confronti dei singoli non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno. Gli Stati membri sono tenuti, in forza degli obblighi che derivano dal trattato, a non ostacolare l'efficacia diretta propria dei regolamenti e di altre norme comunitarie. L'osservanza scrupolosa di tale obbligo è una condizione indispensabile per l'applicazione simultanea e uniforme dei regolamenti comunitari nell'intera Comunità. Di conseguenza, gli Stati membri non possono emanare, né consentire agli enti nazionali muniti di potestà normativa di emanare, atti che nascondano agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica e gli effetti che ne derivano.
paragrafo 7
10/11 Nel secondo punto del preambolo del regolamento n. 234/68 — che costituisce il regolamento base nel settore di cui trattasi — si constata che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura riveste particolare importanza per l'economia agricola di talune regioni della Comunità e si sottolinea la necessità di agevolare il collocamento razionale di tale produzione e garantire la stabilità del mercato. Ai termini del quinto punto del preambolo di tale regolamento, poiché le esportazioni di bulbi da fiore nei Paesi terzi hanno notevole importanza, sotto il profilo economico, per la Comunità, e dato che il volume di tali esportazioni può essere non solo conservato, ma anzi incrementato grazie alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno fissare prezzi minimi all'esportazione dei suddetti prodotti.
paragrafo 8
12/14 A norma dell'art. 3 dello stesso regolamento, il Consiglio può emanare norme in materia di qualità, calibro ed imballaggio per le merci che rientrano nell'organizzazione, ed inoltre determinarne la sfera di applicazione; una volta che dette norme siano state emanate, i prodotti da esse contemplati possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque smerciati solo se risultino ad esse conformi. Secondo l'art. 7 del regolamento, la Commissione può fissare prezzi minimi all'esportazione di tali prodotti nei paesi terzi.
paragrafo 11
17/19 Per l'attuazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 234/68, la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1767/68, «relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e radici tuberose da fiore». Secondo le modalità d'applicazione stabilite da questo regolamento, i prezzi minimi comunitari sono fissati, a norma dell'art. 1, tenendo conto, in particolare, «dei prezzi minimi all'esportazione eventualmente applicati dagli Stati membri nei tre anni precedenti l'anno della fissazione dei prezzi minimi». L'art. 2 dello stesso regolamento vieta l'esportazione nei paesi terzi di prodotti soggetti al sistema dei prezzi minimi all'esportazione a un prezzo inferiore a quello minimo per essi stabilito e dispone che, qualora non sia stato fissato un prezzo minimo per un determinato calibro di un dato prodotto, si applica il prezzo minimo all'esportazione più basso stabilito per tale prodotto.
paragrafo 12
20/24 Il regolamento (CEE) della Commissione n. 369/75, che stabilisce, per la stagione 1975/76, i prezzi minimi all'esportazione nei Paesi terzi di taluni bulbi, tuberi e rizomi da fiore, dispone, all'art. 1 che i prezzi minimi sono fissati, per ciascun prodotto, ai livelli indicati nell'allegato. Da tale allegato risulta che sono fissati prezzi minimi all'esportazione soltanto per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato al regolamento n. 315/68 e per taluni dei calibri superiori a quelli minimi indicati in questo regolamento. Tuttavia, dall'art. 2 del regolamento n. 1767/68 risulta che anche i prodotti aventi calibro diverso da quelli per i quali il regolamento n. 369/75 ha fissato espressamente un prezzo minimo sono soggetti all'applicazione di un prezzo minimo all'esportazione; questo è pari al prezzo minimo più basso fissato dal regolamento n. 369/75 per il prodotto di cui trattasi. Emerge inoltre dal complesso della normativa comunitaria che i prodotti di calibro inferiore a quelli minimi fissati nell'allegato al regolamento del Consiglio n. 315/68 non possono essere esportati.
paragrafo 14
26/29 Va poi constatato che nessuna disposizione dei regolamenti comunitari vigenti in materia vieta espressamente che le autorità nazionali stabiliscano prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati, ma sono di genere, specie o varietà diversi da quelli per i quali la Commissione ha finora fissato prezzi minimi. Nei regolamenti che, di volta in volta, fissano i prezzi minimi non sono precisati i motivi per i quali la Commissione ha deciso di imporre prezzi minimi comunitari soltanto per alcune varietà dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati. Non è possibile, tenuto conto del complesso della normativa comunitaria in materia, arguirne che la Commissione abbia disposto implicitamente che gli altri prodotti debbano essere esportati ai prezzi determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta. Al contrario, le modalità di applicazione del sistema dei prezzi minimi determinate dalla Commissione consentono di concludere che gli Stati membri possono continuare a fissare prezzi minimi all'esportazione fintantoché la Commissione non decida di imporre essa stessa prezzi minimi da praticarsi nell'intera Comunità.
paragrafo 19
34/35 Per quanto riguarda la possibilità, per le autorità nazionali, di concedere l'esonero dall'obbligo di rispettare i prezzi minimi comunitari, va constatato che né il regolamento n. 234/68, né i relativi regolamenti d'attuazione contemplano siffatta facoltà. Di conseguenza, gli Stati membri non possono, né direttamente, né tramite enti da essi creati o riconosciuti, derogare o tollerare deroghe al diritto comunitario.
punto 1
Con ordinanza 15 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 17 giugno successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, una questione vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 febbraio 1968, n. 234 (GU 1968, n. L 55, pag. 1), nonché dei regolamenti (CEE) della Commissione 6 novembre 1968, n. 1767 (GU 1968, n. L 271, pag. 7) e 10 febbraio 1975, n. 369 (GU 1975, n. L 41, pag. 1), in relazione al sistema dei prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore contemplato da tali regolamenti.
punto 2
La Corte è invitata a precisare se detti regolamenti, «ovvero altre disposizioni o principi di diritto europeo», ostino a che un ente nazionale competente emani una normativa che abbia ad oggetto la fissazione di prezzi all'esportazione di bulbi da fiore e che, pur corrispondendo in parte alla disciplina dei regolamenti comunitari, contenga disposizioni che non figurano in tali regolamenti, né hanno in questi il loro fondamento giuridico.
punto 3
La normativa interna cui si riferisce tale questione, oltre a contenere disposizioni identiche alle norme comunitarie, stabilisce un prezzo minimo all'esportazione per i bulbi da fiore di calibro inferiore a quelli per i quali il regolamento n. 369/75 fissa prezzi minimi all'esportazione; stabilisce un prezzo minimo all'esportazione per i bulbi da fiore diversi da quelli per i quali il regolamento n. 369/75 fissa prezzi minimi all'esportazione; autorizza la concessione, in taluni casi, di deroghe alla normativa nazionale; commina sanzioni penali per le infrazioni alla stessa normativa.
punto 8
Quando, in forza dell'art. 40 del trattato, la Comunità emana regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune del mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali regolamenti o ne pregiudichi l'efficacia.
punto 9
La compatibilità delle disposizioni citate dal giudice nazionale con i regolamenti comunitari va esaminata alla luce non solo di quanto espressamente disposto da detti regolamenti, ma anche dello scopo e degli obiettivi di questi.
punto 15
L'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1968, n. 315, «relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore» (GU 1968, n. L 71, pag. 1), emanato per l'attuazione del regolamento base n. 234/68, stabilisce che tali norme si applicano sia al commercio intracomunitario, sia agli scambi con i Paesi terzi.
punto 16
Lo stesso articolo vieta l'esportazione in paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore di calibro inferiore a quello minimo fissato nell'allegato del regolamento.
punto 25
Al giudice a quo va pertanto risposto che il prezzo minimo inferiore fissato, relativamente all'esportazione del prodotto di cui trattasi, dal regolamento n. 369/75 si applica ai prodotti di calibro superiore al minimo, ma inferiore a quelli espressamente indicati nell'allegato al suddetto regolamento.
punto 30
Al giudice nazionale va quindi risposto che non può essere considerata incompatibile con il diritto comunitario una norma interna che stabilisca prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi di talune varietà di bulbi diverse da quelle per le quali la Commissione ha fissato prezzi minimi del regolamento n. 369/75, non deroghi al sistema comunitario, non ne limiti la portata e miri, al pari di questo, a stabilizzare i prezzi negli scambi con i paesi terzi.
punto 31
Per quanto concerne le norme interne che comminano sanzioni per le infrazioni ai regolamenti comunitari, va constatato che questi, pur vietando l'esportazione nei paesi terzi dei prodotti di cui trattasi che non siano conformi alle norme comunitarie in materia di qualità, non stabiliscono sanzioni a carico dei singoli che infrangano tale divieto.
punto 32
L'art. 5 del trattato, facendo obbligo agli Stati membri di emanare qualsiasi provvedimento di carattere generale e particolare atto a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dagli atti delle istituzioni della Comunità, conferisce a ciascuno di essi la facoltà di scegliere i provvedimenti idonei, ivi comprese le sanzioni, anche penali.
punto 33
Si deve pertanto rispondere al giudice nazionale che qualora la normativa comunitaria non commini sanzioni particolari a carico dei singoli che non si conformino a quanto da essa disposto, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le sanzioni che ritengano opportune.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
36/37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, afferma per diritto: 1o Gli Stati membri non possono emanare, né consentire agli enti nazionali muniti di potestà normativa di emanare, atti che nascondano agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica e gli effetti che ne derivano. 2o Il prezzo minimo inferiore fissato, relativamente all'esportazione del prodotto di cui trattasi, dal regolamento n. 369/75 si applica del pari ai prodotti di calibro superiore al minimo ma inferiore a quelli espressamente indicati nell'allegato al suddetto regolamento. 3o Non può essere considerata incompatibile con il diritto comunitario una norma interna che stabilisca prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi di talune varietà di bulbi diverse da quelle per le quali la Commissione ha fissato prezzi minimi nel regolamento n. 369/75, non deroghi al sistema comunitario, non ne limiti la portata e miri, al pari di questo, a stabilizzare i prezzi negli scambi con i paesi terzi. 4o Qualora la normativa comunitaria non commini sanzioni particolari a carico dei singoli che non si conformino a quanto da essa disposta, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le sanzioni che ritengano opportune. 5o Gli Stati membri non possono né direttamente, né tramite enti da essi creati o riconosciuti, autorizzare l'esonero dall'obbligo dell'osservanza dei prezzi minimi comunitari.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 2 febbraio 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze