Sez. 5, Sentenza n. 14231 del 08/07/2015 (Rv. 635967 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | IVA - Impugnazione del diniego di rimborso - Assoggettamento della somma richiesta al "pro rata" - Deduzione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario relativo al diniego di rimborso IVA, non è ammissibile per la prima volta in appello la deduzione, da parte dell'Ufficio resistente, della circostanza che la somma versata a titolo d'imposta sia stata o doveva essere assoggettata al meccanismo del "pro rata", trattandosi di un'eccezione in senso tecnico, soggetta al divieto di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che incide (modificandola, impedendola o estinguendola) sulla pretesa creditoria della parte attrice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)