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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11223 del 31/05/2016 (Rv. 639912 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni in appello - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed improprie - Conseguenze -Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639912-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile in appello l'eccezione di utilizzazione edificatoria dell'area, da parte della contribuente, prima della rivendita ad altra società, essendo diretta a far valere un fatto estintivo della pretesa fiscale diverso da quello azionato in primo grado, limitato alla mancata precisazione, nell'art. 33 della l. n. 388 del 2000, del soggetto cui incombeva l'obbligo di edificare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)