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Sez. L, Sentenza n. 8019 del 21/05/2003 (Rv. 563406 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Infarto del miocardio occorso al lavoratore a seguito di uno sforzo fisico - Causa violenta di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563406-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche lo sforzo fisico del lavoratore in condizioni tipiche e abituali di lavoro e diretto a vincere una resistenza peculiare delle condizioni di lavoro e del suo ambiente, assurge a causa violenta allorché con azione rapida ed intensa arrechi una lesione all'organismo del lavoratore medesimo. In particolare, in base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorché si discuta in tema di indennizzabilità delle conseguenze di un infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa (nella specie, secondo la tesi dell'assicurato, a causa dello sforzo da lui compiuto per trarre fuori da un pantano il pesante autocarro di cui era alla guida e con il servosterzo non in condizione di funzionare), deve tenersi presente che lo sforzo fisico compiuto o lo stress emotivo o psicologico subito durante il lavoro può integrare la causa violenta prevista dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, idonea a determinare con azione rapida e intensa la lesione. Peraltro, la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)