diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11559 del 06/11/1995 (Rv. 494563 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Infarto del miocardio incorso al lavoratore durante uno sforzo fisico - Causa violenta di cui all' art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

In tema di indennizzabilità in base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle conseguenze di un infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa (e secondo la tesi dell'assicurato a causa dello sforzo da lui compiuto spostando un peso), deve tenersi presente che lo sforzo fisico compiuto durante il lavoro può integrare la "causa violenta", prevista dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che determina con azione rapida ed intensa la lesione; che la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia. (Nella specie la S.C. ha annullato per vizi logici e giuridici la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda dell'assicurato, dando rilievo, in particolare, alla situazione di rischio coronarico nel quale egli versava e a dolori retrosternali dallo stesso avvertiti mezz'ora prima dello sforzo, dai quali invece - secondo la Corte - non poteva inferirsi con certezza che sarebbe seguito l'infarto anche in assenza di sforzo).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)