Sez. 1, Sentenza n. 7275 del 10/07/1999 (Rv. 528487 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare- Pagamento del debito dell'imprenditore - Termine annuale previsto dall'art.67 legge fall. - Decorrenza - Dalla data di emanazione dell'atto disponente la liquidazione coatta amministrativa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il termine annuale previsto dall'art. 67 della legge fallimentare per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore, decorre dalla data dell'emanazione dell'atto amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa e non dalla data della sua pubblicazione in quanto è alla prima data che fanno riferimento gli artt.200 e 201 della legge fallimentare sugli effetti del provvedimento per l'impresa e per i rapporti preesistenti, nonché dall'art. 203 il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 197, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 197, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 302, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)