Sez. 1, Sentenza n. 3927 del 18/02/2008 (Rv. 602227 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria - Periodo sospetto - Decorrenza - Dal provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Il termine previsto per il computo del periodo sospetto annuale, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., richiamato dall'art. 3 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dall'art. 1 legge 3 aprile 1979, n. 95 in materia di amministrazione straordinaria per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore, decorre dalla data del provvedimento di ammissione dell'impresa alla predetta procedura concorsuale e non da quella successiva della sua pubblicazione, in quanto è alla prima che fa riferimento l'art. 203 legge fall,, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)