Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 10/07/1968 (Rv. 334763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - AUTONOMIA - POTERI DELLA CASSAZIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI TITOLARITA NELL'ATTORE DEL CREDITO DEDOTTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - AUTONOMIA - POTERI DELLA CASSAZIONE- FATTISPECIE IN TEMA DI TITOLARITA NELL'ATTORE DEL CREDITO DEDOTTO.*
La legittimazione ad causam, attiva o passiva, e condizione per l'Esercizio dell'Azione come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e non va confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio. La questione relativa a quest'ultima attiene al merito, non gia alla legitimatio ad causam, e in ordine ad essa la Corte di Cassazione puo esercitare soltanto il suo normale Sindacato di legittimita, ma non anche portare il suo esame sui temi di merito proposti per sostenerne l'assunto. (nella specie, il ricorrente deduceva l'omesso accertamento e l'insussistenza, nell'attore, della titolarita del credito fatto valere in giudizio. La SC, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima, rilevando altresi che le questioni sollevate con detta censura ed il corrispondente tema di contestazione erano nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati e discussi nei precedenti gradi del giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)