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Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 26/04/1969 (Rv. 340090 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DISTINZIONE - QUESTIONI RELATIVE - POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340090-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DISTINZIONE - QUESTIONI RELATIVE - POTERE DI RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo non ad ottenere una sentenza favorevole, bensi come il diritto di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Questioni relative alla legitimatio ad causam sono solo quelle attinenti alla titolarita attiva o passiva del diritto d'Azione, non quelle relative alla reale titolarita del rapporto sostanziale che Forma oggetto della controversia. Soltanto le prime questioni sono rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, mentre le seconde, come tutte le questioni di merito, possono formare oggetto di riesame da parte del giudice dell'impugnazione solo nei limiti specificamente dedotti dalla parte impugnante. (V. 3706-68, massima n.337024 2962-68, massima n.335756 2760-68, massima n.335373 2690-68, massima n.335244 2396-68, massima n. 334763 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)