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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018 (Rv. 647356 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Beni demaniali – Presunzione di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. – Applicabilità – Limiti – Possibilità di esercizio della custodia – Criteri di valutazione – Sentieri escursionistici aperti nei parchi naturali – Impossibilità oggettiva della custodia – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647356-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA

In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)