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Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010 (Rv. 612432 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Beni demaniali - Presunzione di cui all'art. 2051 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Demanio stradale - Possibilità di esercitare la custodia - Criteri di valutazione - Evento dannoso verificatosi su tratto stradale oggetto di custodia in quel momento - Attività pericolosa compiuta dalla P.A. - Presunzione di responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612432-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)