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Sez. 3, Sentenza n. 169 del 22/01/1968 (Rv. 331022 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI- RINUNCIA DEL CREDITORE AD UNA QUOTA DELLA SUA PRETESA - ABBANDONO DA PARTE DEL DEBITORE, DELLE ECCEZIONI SULLA VALIDITA DELLA SUA OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA DELLA TRANSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331022-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI- RINUNCIA DEL CREDITORE AD UNA QUOTA DELLA SUA PRETESA - ABBANDONO DA PARTE DEL DEBITORE, DELLE ECCEZIONI SULLA VALIDITA DELLA SUA OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA DELLA TRANSAZIONE.*

Perche si abbia il contratto di transazione e necessario che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che si estingua o si prevenga una lite. Vi e, pertanto, transazione, nel caso in cui le parti, allo scopo di comporre la vertenza sorta in conseguenza delle contestazioni sollevate dal debitore, si siano accordate, facendosi reciproche concessioni, consistenti nella rinuncia, da parte del creditore, ad una quota della sua originaria pretesa, e nell'abbandono, da parte del debitore, delle eccezioni sulla validita della sua obbligazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)