Sez. 1, Sentenza n. 3004 del 19/08/1969 (Rv. 342894 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - PATTUITA RINUNCIA DEL CREDITORE AD UNA PARTE DEL CREDITO E DEL DEBITORE ALLE ECCEZIONI SULLA ESISTENZA E VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE - TRANSAZIONE - SUSSISTENZA.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - PATTUITA RINUNCIA DEL CREDITORE AD UNA PARTE DEL CREDITO E DEL DEBITORE ALLE ECCEZIONI SULLA ESISTENZA E VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE - TRANSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Un negozio deve essere qualificato come contratto di transazione quando con una reciproca dazione o promessa le parti provvedono ad estinguere o a prevenire una lite sorta o prevedibile, sul presupposto non tanto di una incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, quanto sull'apprezzamento dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti. Vi e pertanto transazione nel caso in cui i contraenti allo scopo di comporre la vertenza sorta in conseguenza di contestazioni sollevate dal debitore, abbiano raggiunto un accordo con il quale il creditore rinuncia ad una parte del credito ed il debitore abbandona le eccezioni sulla validita ed esistenza dell'obbligazione. (V 169, 68, massima n 331022).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)