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Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 24/10/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141102 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141102-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - DIFFERENZE.*

Tra il vizio totale di mente e quello parziale - che presuppongono e richiedono, entrambi, l'esistenza di una infermita, e cioe di un vero e proprio stato patologico, che incida sulla capacita di intendere e di volere - la differenza e essenzialmente quantitativa in relazione al grado o misura della incidenza del disturbo sulla psiche del soggetto, nel senso che il vizio totale, determinante la non imputabilita del soggetto, richiede che l'infermita sia tale da escludere completamente la capacita di intendere o quella di volere, mentre il vizio parziale si ha quando l'infermita scemi, grandemente, come la legge richiede, ma non esclude la capacita intellettiva o quella volitiva del soggetto, che rimane, pertanto, imputabile, sia pure con diminuzione di pena.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)