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Sez. 1, Sentenza n. 4268 del 23/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153381 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - RICONDUCIBILITÀ AD UNA CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153381-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - RICONDUCIBILITÀ AD UNA CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Il vizio totale di mente e quello parziale presuppongono e richiedono entrambi l'esistenza di una infermità, cioè di un vero e proprio stato patologico, idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere. (nella specie i periti avevano posto in evidenza solo l'esistenza di una "ubriachezza patologica" ed il giudice del merito aveva ritenuto che la stessa, pur in presenza di anomalie del carattere, non era idonea a configurare, in assenza di un vero e proprio stato morboso, neppure il vizio parziale di mente. La Cassazione, ritenuta esatta la motivazione, ha enunciato il principio in massima indicato). (Conf mass n 148864; (Conf mass n 148460; (Conf mass n 145862; (Conf mass n 144429; (Conf mass n 141102; (Conf mass n 140800; (Conf mass n 138983; (Conf mass n 138283 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)