Sez. 2, Sentenza n. 4964 del 05/03/2026 (Rv. 677463-01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Contratto d'opera professionale - Recesso del committente - Azione risarcitoria ed indennità ex art. 10 della l. n. 143 del 1949 a favore del professionista - Art. 2237 c.c. - Cumulabilità - Condizioni - Contraente pubblica amministrazione - Sindacato giurisdizionale.
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In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della l. n. 143 del 1949, pur non comprimendo l'incondizionato diritto di recesso del committente, deroga all'art.
2237 c.c. ponendo a suo carico - quando la sospensione dell'incarico non dipenda da fatto del professionista - un'obbligazione indennitaria ex lege, distinta e aggiuntiva rispetto al risarcimento dei maggiori danni, obbligazione che non è dovuta in caso di determinazione pattizia del rapporto, ferma restando la risarcibilità del danno in ipotesi di recesso ad nutum privo di giusta causa; qualora il committente sia una pubblica amministrazione, il giudice è legittimato a sindacare l'atto amministrativo con cui il recesso sia stato esercitato.
Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)