Sez. 1, Sentenza n. 19700 del 11/09/2009 (Rv. 610212 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Recesso del committente dal contratto di prestazione d'opera professionale - Art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949 - Applicabilità - Conseguenze - Risarcimento del danno - Condizioni - Prova della condotta colpevole del committente - Necessità - Cumulo con l'indennità di cui all'art. 10, primo comma - Configurabilità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
L'art. 10, secondo comma, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, nell'attribuire al professionista il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di sospensione dell'incarico dovuta a cause da lui non dipendenti, trova applicazione anche nell'ipotesi di recesso del committente, consentendo al professionista di provare la condotta colpevole di quest'ultimo, ai fini del conseguimento dell'integrale ristoro del danno, e configurando quindi una vera e propria obbligazione risarcitoria, distinta da quella indennitaria prevista dal primo comma della medesima disposizione, derivante dal mero fatto dell'intervenuta revoca dell'incarico, e con essa non cumulabile, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente, e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)