Sez. 1, Sentenza n. 1485 del 05/03/1980 (Rv. 405042 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - DURATA - OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - ELEVAZIONE DEL TERMINE - DOMANDA PROMOSSA PRIMA DEL DECORSO DEL MAGGIOR TERMINE - IMPROCEDIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - DURATA - OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - ELEVAZIONE DEL TERMINE - DOMANDA PROMOSSA PRIMA DEL DECORSO DEL MAGGIOR TERMINE - IMPROCEDIBILITA.*
In tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art 3 terzo comma della legge primo dicembre 1970 n 898, ove eleva da cinque a sei o sette anni il termine utile di separazione quando vi sia opposizione del coniuge convenuto, importa per effetto di tale opposizione, l'improcedibilita del processo instaurato con domanda introdotta prima del decorso di quel maggior periodo, a nulla rilevando la sua maturazione in corso di causa, con la conseguenza che l'attore, il quale intenda insistere nell'Azione di divorzio, deve riproporre una nuova domanda dopo il decorso del termine prolungato. (Conf 364/77, mass n 383905; (Conf 1116/76, mass n 379789).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)