Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 29/03/1976 (Rv. 379789 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL DIVORZIO - TERMINE DI SEPARAZIONE PERSONALE - PROLUNGAMENTO A SEI ANNI - SCADENZA ANTERIORE ALLA DOMANDA - NECESSITA - NATURA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITA DEL GIUDIZIO - MANCANZA - EFFETTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL DIVORZIO - TERMINE DI SEPARAZIONE PERSONALE - PROLUNGAMENTO A SEI ANNI - SCADENZA ANTERIORE ALLA DOMANDA - NECESSITA - NATURA - CONDIZIONE DI PROSEGUIBILITA DEL GIUDIZIO - MANCANZA - EFFETTI.*
Il termine di separazione personale, prolungato da cinque a sei anni per effetto dell'opposizione del coniuge convenuto alla domanda di divorzio (art 3, quarto comma, della legge n 898 del 1970) deve essere maturato anteriormente alla proposizione della domanda stessa. La sua maturazione si configura non gia come presupposto dell'intero rapporto processuale, la cui carenza determini l'improponibilita originaria della domanda, bensi quale condizione di proseguibilita del giudizio, il cui difetto non tocca la validita della domanda stessa, ma impedisce l'ulteriore trattazione del giudizio, che potra riprendere una volta trascorso il sessennio.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)