Sez. L, Sentenza n. 10550 del 07/05/2013 (Rv. 626535 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Confronto con analogo inadempimento di un diverso dipendente - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Identità di situazioni - Verifica della proporzionalità della misura adottata - Fattispecie in tema di licenziamento di un dipendente di società di telefonia per uso indebito del cellulare di servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa. (Nel caso di specie, è stata esclusa la legittimità del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di una società di telefonia, in relazione all'abusivo utilizzo del telefono cellulare assegnatogli per ragioni di servizio, valorizzando - unitamente ad altri elementi, come l'assenza di frode o raggiri, la facile verificabilità del comportamento, la contenuta entità del danno e la disponibilità del lavoratore a risarcirlo - la circostanza che per altri dipendenti in situazioni analoghe, fatta eccezione per cinque di loro del pari licenziati, era stata invece irrogata una sanzione conservativa).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)