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Sez. L, Sentenza n. 14320 del 09/07/2015 (Rv. 635952 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Inadempimento del lavoratore - Di non scarsa importanza - Portalettere - Corrispondenza collocata nella propria autovettura per un recapito successivo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635952-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

In tema di licenziamento da inadempimento di non scarsa importanza, l'art. 54 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 per i lavoratori del servizio postale prevede il licenziamento per violazioni dolose di leggi, regolamenti o doveri d'ufficio, che possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizio od un imminente pericolo alla società o a terzi, sicché il comportamento di un portalettere, che non abbia eseguito tempestivamente la consegna di un modesto quantitativo di corrispondenza, trasferendola nella propria autovettura di piccole dimensioni, per provvedervi il giorno successivo, previo smistamento in casa della stessa, non è idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 52, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 55, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)