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Sez. 3, Sentenza n. 14630 del 10/11/2000 (Rv. 541577 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Questione relativa - Natura - Eccezione in senso sostanziale - Conseguenze - Proponibilità all'atto d'appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541577-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

L'inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall'art. 1227 comma secondo cod. civ. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante e costituisce pertanto materia di eccezione sostanziale e non di domanda, con la conseguenza che a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990, la suddetta questione può essere proposta per la prima volta anche nell'atto d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)