Sez. 1, Sentenza n. 5989 del 09/07/1987 (Rv. 454368 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'inosservanza del dovere di diligenza che dall'art. 1227 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056) è posto a carico del danneggiato si pone come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante e costituisce, quindi, materia di eccezione sostanziale, come tale non proponibile per la prima volta con la comparsa conclusionale. (V 3408/86, mass n 446363; (V 5221/80, mass n 409058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)