diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5989 del 09/07/1987 (Rv. 454368 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454368-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - QUESTIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'inosservanza del dovere di diligenza che dall'art. 1227 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056) è posto a carico del danneggiato si pone come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante e costituisce, quindi, materia di eccezione sostanziale, come tale non proponibile per la prima volta con la comparsa conclusionale. (V 3408/86, mass n 446363; (V 5221/80, mass n 409058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)