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Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 02/12/1980 (Rv. 410029 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO - RIMOZIONE DELLE RELATIVE CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA A TAL FINE - INTERESSI - DECORRENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410029-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO - RIMOZIONE DELLE RELATIVE CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA A TAL FINE - INTERESSI - DECORRENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*

Se la somma liquidata in sentenza rappresenta il tantundem necessario per rimuovere le conseguenze dell'inadempimento (come l'esborso cui venga condannato l'appaltatore in favore del committente, ai sensi dell'art 1668 cod civ, ai fini delle spese occorrenti per l'eliminazione dei vizi dell'opera) si verte in tema di accertamento giudiziale di credito incerto ed illiquido, in relazione al quale gli interessi, per l'effetto retroattivo della sentenza, decorrono sulla somma dichiarata dovuta dal giorno della domanda, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore. (V 5491/79, mass n 402078; (V 4623/79, mass n 401149; (V 451/78, mass n 389750; (V 3999/74, mass n 372587; (V 639/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)