diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 26/04/1984 (Rv. 434638 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO - RIMOZIONE DELLE RELATIVE CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA A TAL FINE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434638-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - INADEMPIMENTO - RIMOZIONE DELLE RELATIVE CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NECESSARIA A TAL FINE - INTERESSI - DECORRENZA.*

Se la somma liquidata in sentenza rappresenta il tantumdem necessario per rimuovere le conseguenze dell'inadempimento, si verte in tema di accertamento giudiziale di un credito incerto e illiquido, in relazione al quale gli interessi, per l'effetto retroattivo della sentenza, decorrono sulla somma dichiarata dovuta dal giorno della domanda, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore. (Conf 6291/80, mass n 410029).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)